INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

 

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse

SEZIONE I

Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.

 

1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

 

Nome e Cognome : Carlo Ferrante

Sezione RUI (B)       Numero : B000011206

Data iscrizione: 28.08.2012 Indirizzo sede legale : Via G. Angrisani, 3 84086 Roccapiemonte (SA) Tel : 3476227010; 081 /3046787 e-mail : infoferrantecarlo@gmail.com : pec : infocarloferrante@pec.it

Nella sua qualità di Ditta individuale


 

I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

 

SEZIONE II

Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo

 

a. Il broker CARLO FERRANTE informa che i seguenti elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali

1. L’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale

2. L’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018

 

b. il broker CARLO FERRANTE informa il cliente che ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al punto 1) chiedendone copia a mezzo mail o tramite richiesta inviata per posta ordinaria inviando richiesta agli indirizzi indicati NELLA SEZIONE I DEL PRESENTE ALLEGATO IN CUI SONO RIPORTATI GLI INDIRIZZI DELLO STESSO (CARLO FERRANTE)

 

SEZIONE III

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse

 

Il il broker Carlo Ferrante NON DETIENE una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’Impresa

di assicurazione

 

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker (in caso contrario indicare i nominativi delle imprese).

 

SEZIONE IV

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente Il broker Carlo Ferrante informa:

a) che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;

 

b) che il contraente l’assicurato o comunque l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:


 

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivi.

 

- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;

 

- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.



 

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

 

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

 


 

SEZIONE I.

Informazioni sul modello di distribuzione

 

L’attività del broker CARLO FERRANTE viene svolta su incarico del cliente

E i contratti vengono distribuiti attraverso accordi in collaborazione orizzontali per il tramite dei seguenti intermediari ai sensi dell’art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale):

 

1)         TUA ASS.NI : Intermediario ex art. 22 L. 22/2012 : AGENZIA TUA SRL Sezione di appartenenza: INSCRITTO AL RUI IN SEZ. A CON N. 000581050

Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente) : AGENZIA GENERALE DELLA TUA ASS.NI SPA - FUNGE DA AGENZIA EMITTENTE DEL CONTRATTO.

2)         ALLIANZ SPA :Intermediario ex art. 22 L. 22/2012 : NIMA ASSICURAZIONI SRL Sezione di appartenenza: INSCRITTO AL RUI IN SEZ. A CON N. 000328026

Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente) : AGENZIA GENERALE DELLA ALLIANZ ASS.NI SPA - FUNGE DA AGENZIA EMITTENTE DEL CONTRATTO

3)         GROUOPAMA ASS.NI SPA : Intermediario ex art. 22 L. 22/2012 D.R.D. ASS. DI RAFFAELE DI PALMA & C. SAS Sezione di appartenenza: INSCRITTO AL RUI IN SEZ. A CON N. 000163534

Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente) : AGENZIA GENERALE DELLA GROUPAMA ASS.NI SPA

- FUNGE DA AGENZIA EMITTENTE DEL CONTRATTO.

4)         LLOYD’S , CNA HARDY, HCC TOKIOMARINE , ITALIANA ASS.NI :HECA SRL: Intermediario ex art. 22 L. 22/2012 : HECA S.R.L UNIPERSONAL Sezione di appartenenza A NUMERO DI ISCRIZIONE 000394782 Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente) : AGENZIA DELLA COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA , ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA; COVERHOLDER LLOYD’S, HCC TOKIOMARINE , CNA HARDY ETC.

5)         ITALIANA ASS.NI : Intermediario ex art. 22 L. 22/2012 : RUSSO ASSICURA SAS Sezione di appartenenza: INSCRITTO AL RUI IN SEZ. A CON N. 000666184 Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente) : AGENZIA GENERALE DELLA COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA , ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. - FUNGE DA AGENZIA EMITTENTE DEL CONTRATTO.

6)         NOBIS ASS.NI SPA : Intermediario ex art. 22 L. 22/2012 : ASSISERVICE SAS Sezione di appartenenza: INSCRITTO AL RUI IN SEZ. A CON N. 000133878 Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente) : AGENZIA GENERALE DELLA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA - FUNGE DA AGENZIA EMITTENTE DEL CONTRATTO.

7)         UNIPOLSAI ASS.NI SPA: Intermediario ex art. 22 L. 22/2012 : NUOVE SOLUZIONI SRL Sezione di appartenenza: INSCRITTO AL RUI IN SEZ. A CON N. 000185341

Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente) : AGENZIA GENERALE DELLA UNIPOLSAI ASS.NI SPA- FUNGE DA AGENZIA EMITTENTE DEL CONTRATTO.

8)         GENERTEL : Intermediario ex art. 22 L. 22/2012 : APRILE -GESTIONI ASSICURATIVE SRL Sezione di appartenenza: INSCRITTO AL RUI IN SEZ. B CON N. 000497424 Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente) : BROKER CHE HA IL RAPPORTO CON LA COMPAGNIA GENERTEL SPA

9)         ADRIATIC ; LLOYD’S :GLOBAL BROKER SRL : Intermediario ex art. 22 L. 22/2012 : GLOBAL BROKER DI IRLANDESE ANIELLOSezione di appartenenza: ISCRITTO AL RUI IN SEZ. B CON N. 0001330902Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente) : BROKER COLLOCATORE

1) AMISSIMA : Intermediario ex art. 22 L. 22/2012 : 1) CENTRO SERVIZI ASSICURATIVI DI CAPANO CIRO E C. SAS

Sezione di appartenenza: INSCRITTO AL RUI IN SEZ. A CON N. 000056331 ---Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 AGENZIA (Emittente) :



SEZIONE II

Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

 

 

Con riguardo al contratto proposto il Broker Carlo Ferrante dichiara che:

 

propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione SEZIONE III

Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all’attività svolta dal Broker per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da1:

a. *onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro………………

b. *commissione inclusa nel premio assicurativo;…………….

c. *altra tipologia di compenso;……………………

d. *combinazione delle diverse tipologie di compenso............. si…

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA

(in attuazione alle disposizioni dell’art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei

premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all’intermediario dall’impresa

di assicurazione.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall’Impresa di assicurazione all’intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest’ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

 

SEZIONE IV

Informazioni relative al pagamento dei premi

 

a. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker_Carlo Ferrante_dichiara che:

 

1.   I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.

 

 

b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

 

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario,

espressamente in tale qualità;

- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che

abbiano quale beneficiario l’impresa di assicurazione oppure l’intermediario, espressamente in tale qualità;

- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

 

Con riferimento al contratto proposto emesso , il rischio è collocato come segue:

con l’Impresa : vedi pagina precedente in base all’elenco delle collaborazioni

 

gli incassi avvengono senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente) con la sola eccezione dei contratti ALLIANZ EMESSI TRAMITE NIMA ASS.NI SRL DOVE INVECE L’INCASSO HA EFFICACIA LIBERATORIA IN FORZA AL MEDESIMO ARTICOLO

 

Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del C

 

 

 

Allegato 4 TER

 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

 

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, il distributore:

 

 

 

 




ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il

distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione


Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

 

a)       prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker

- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediario stesso e le informazioni sulla

sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018);

 

- consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018)

 

b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.

 

c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o

dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione

 

d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l’obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in

un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito.

 

e) ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all’art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.

 

f) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.